Perché in Sicilia, a differenza di quanto avviene nel resto d’Italia, il sindaco non può ricoprire contemporaneamente anche la carica di consigliere comunale nei comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti?». Il consigliere comunale Vittorio Lo Sauro ha recentemente sollevato un quesito che ha suscitato un acceso dibattito all’interno delle amministrazioni locali siciliane, soprattutto in merito alla situazione del presidente del Consiglio Comunale di Sant’Agata Li Battiati, che ha abbandonato la maggioranza per passare all’opposizione. «Pongo questo interrogativo in un momento in cui il passaggio di alcuni consiglieri
dalla maggioranza all’opposizione sembra essere motivato da logiche estranee all’interesse della comunità – ha continuato Lo Sauro – in un contesto simile, la possibilità per il sindaco di essere anche consigliere comunale, come avviene nel resto d’Italia in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 71 e 72 del Tuel (testo unico degli enti locali), potrebbe rappresentare una maggiore garanzia di stabilità e coerenza per le comunità che hanno espresso il mandato elettorale con il proprio voto, poiché si garantirebbe la partecipazione diretta del sindaco non solo nelle funzioni esecutive, ma anche nel processo deliberativo del consiglio comunale».
Tuttavia, in Sicilia le regole sono diverse: «La Regione Siciliana – ha spiegato ancora il consigliere comunale – grazie alla sua autonomia ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, infatti le leggi regionali n. 7 del 1992 e la n. 30 del 2000, prevedono una netta separazione tra la carica di sindaco e quella di consigliere comunale. In base a queste leggi, il sindaco non può ricoprire il ruolo di consigliere comunale. In Sicilia, i consiglieri comunali sono eletti separatamente con un sistema proporzionale, e il sindaco, pur essendo eletto direttamente dai cittadini con il sistema maggioritario, non partecipa alle sedute del consiglio come consigliere. A mio avviso invece bisognerebbe uniformare la disciplina regionale alle leggi nazionali, poiché le ragioni della separazione dei ruoli sono state sconfessate anche dalla Corte costituzionale – ha precisato Lo Sauro – che con la sentenza n.304 del 2009, ha ribadito la legittimità del sistema previsto dal Tuel. Questa sentenza ha sottolineato che la partecipazione del sindaco al consiglio comunale è un elemento fondamentale di democrazia rappresentativa, in quanto il sindaco è direttamente eletto dai cittadini e deve poter partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa del comune. La Corte ha motivato la sua decisione affermando che la doppia veste di sindaco e consigliere comunale non solo è compatibile con il principio democratico, ma lo rafforza – ha continuato – poiché consente al sindaco di partecipare alle deliberazioni del consiglio, rappresentando direttamente gli interessi della maggioranza elettorale. In tal modo, si garantisce una maggior trasparenza e una più stretta connessione tra la volontà popolare espressa nelle urne e le decisioni prese in consiglio comunale».
Secondo Lo Sauro, il recepimento della norma nazionale, correggerebbe quest’anomalia tutta siciliana e rafforzerebbe la rappresentanza democratica e garantirebbe maggiore stabilità nelle amministrazioni locali dei Comuni più piccoli. “Permettere al sindaco di essere anche consigliere comunale – afferma Lo Sauro – non solo darebbe maggiore coerenza all’azione amministrativa, ma permetterebbe di depotenziare i consiglieri che decidono di passare all’opposizione, minando la stabilità dell’amministrazione locale. Dobbiamo dunque prendere esempio dal sistema nazionale – conclude Lo Sauro – e garantire che il sindaco abbia un maggiore controllo sulla maggioranza consiliare che lo ha sostenuto, limitando manovre politiche opportunistiche che vanno contro l’interesse dei cittadini».